“DECRETO REQUISITI MINIMI” DMiSE 26.06.2015 – Supplemento Ordinario n. 39 della GU n. 162 del 15.07.2015

“Applicazione delle metodologie di  calcolo
delle  prestazioni  energetiche e definizione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi degli edifici”, nel quale all’All. 1 Capitolo 2.3 punto 5,
il progettista deve prevedere obbligatoriamente il trattamento dell’acqua
a  protezione degli impianti termici
nuovi e riqualificati.”

“….omissis….In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata
negli impianti ter-mici per la climatizzazione invernale, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l’applicazione della nuova
norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento
chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in
presenza di acqua di alimenta-zione con durezza totale maggiore di 15 gradi
francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto.

Per quanto riguarda i predetti  trattamenti
si  fa  riferimento
alla norma tecnica UNI 8065.”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74.

Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifi ci e per
la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a  norma
dell’articolo  4,  comma
1,  lettere  a)
e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

“ …..omissis……

Art. 8. Controllo dell’efficienza energetica degli impianti
termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti
di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW,
si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato
A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui
al  comma  1
sono  effettuate  secondo i rispettivi  rapporti
di  controllo  di
efficienza  energetica,  come individuati all’Allegato A del presente
decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2
devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio
dell’impianto,  a  cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del
sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli
periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

4.Il successivo controllo
deve  essere  effettuato
entro  i  termini
previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che
effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto
di controllo di efficienza energetica,
come  indicato nell’Allegato A del
presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile
dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5
dell’articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo
responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma
competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presente
decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la
trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita
prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui
all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che
effettua il controllo. “

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 FEBBRAIO 2014:

“Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 74/2013. (GU Serie Generale n. 55 del 7-3-2014)

A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici devono
essere muniti di un nuovo “libretto di impianto per la climatizzazione”,

conforme al modello riportato all’allegato I del DM
10/02/2014 e le schede n. 2 e 14.4 (che nelle pagine seguenti riportiamo)
sono  dedicate  all’obbligatorietà  del
trattamento  dell’acqua a  protezione
degli  impianti  termici
di  climatizzazione  estiva, invernale e agli impianti di
raffreddamento idronici.

Il responsabile della compilazione della scheda n. 2 è
l’installatore.

Sempre a  partire  dal
1°  giugno  2014
l’operatore  incaricato della
manutenzione degli impianti termici dovrà utilizzare i nuovi modelli di
rapporto di efficienza energetica denominati allegato II, III, IV e V che
sostituiscono gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.  “

Norma UNI 8065